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Attivitą
docenti
Il collegio dei docenti ha la responsabilitą della
'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle
particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia
con le decisioni del consiglio di istituto.
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli
aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e,
concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attivitą
di progettazione a livello d'istituto e di programmazione
educativa e didattica, mentre il consiglio di istituto ha
prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es.
l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo
e l'elaborazione dei criteri per l'impiego dei mezzi
finanziari e per l'organizzazione generale del servizio
scolastico).
Nel rispetto della libertą d'insegnamento costituzionalmente
garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante
in ordine alla didattica e particolarmente su:
a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (art. 3 del
D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari
esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare (art.
7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni
handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2
lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di
autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione
scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come
modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
d) la redazione del piano annuale delle attivitą di
aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999);
e) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o
quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7
comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000);
f) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di
interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici
(art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli
accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999
n. 275);
h) la valutazione periodica dell'andamento complessivo
dell'azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.);
i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli
esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per
le scuole situate nelle zone a rischio (art. 4 comma 12 CCNI
31.08.1999);
k) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al
P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI
31.08.1999), con la definizione dei criteri d'accesso, della
durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle
cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
l) la delibera, nel quadro delle compatibilitą con il P.O.F. e
delle disponibilitą finanziarie, sulle attivitą aggiuntive di
insegnamento e sulle attivitą funzionali all'insegnamento
(art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione
dei docenti e sull'orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett.
b T.U.);
b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le
tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.);
c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano
particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno
parte del comitato di valutazione del servizio del personale
docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel
consiglio di circolo o di istituto.
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