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REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri eletti secondo
quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 297/94 ed è presieduto da
un genitore eletto a maggioranza assoluta da tutti i componenti
il Consiglio. Viene eletto fra i genitori, con le stesse
modalità, un vice presidente. Il Consiglio di Istituto elegge
nel suo seno una Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle
attribuzioni di cui al citato art. 8 e di quelle eventualmente
assegnate o modificate da successive norme di legge, si riunisce
periodicamente, in sedute ordinarie, almeno una volta ogni due
mesi durante il periodo di apertura della scuola, e quando si
renda necessario. Le sedute si tengono nella sede del Istituto.
3. La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è
disposta dal Presidente che stabilisce ora e data.
4. L'avviso di convocazione è obbligatoriamente fatto con
preavviso di 5 giorni, per iscritto e con consegna diretta da
parte della segreteria dell’Istituto. L'avviso di convocazione
si affigge all'albo della sede dell’Istituto e dei plessi del
Istituto.
5. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione
straordinaria del Consiglio di Istituto quando ne riceva
richiesta scritta da un terzo dei membri del Consiglio
arrotondato in eccesso, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da
trattare.
6. Nell'avviso di convocazione deve essere espressamente
indicato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno. Nessun argomento può essere trattato in una seduta del
Consiglio se non iscritto all'o.d.g. e riportato sull'avviso di
convocazione, Il Presidente ha il potere di aggiungere eventuali
altri argomenti la cui trattazione si renda necessaria e
opportuna, in aggiunta a quelli indicati dal Consiglio alla fine
di ogni seduta, previo l'accordo di tutti i Consiglieri. L'o.d.g.
deve contenere un numero di argomenti tale che possa essere
trattato compiutamente durante una seduta.
7. Il Presidente presiede la riunione, ne dirige i lavori,
introducendo nell'ordine gli argomenti iscritti, concedendo la
parola ai Consiglieri e sorveglia la verbalizzazione che viene
effettuata dal Segretario del Consiglio.
8. Al fine di consentire a ciascun componente del Consiglio la
preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'o.d.g.,
tramite la Segreteria in accordo con il Presidente, la giunta
predispone, su ciascun argomento che ritiene rilevante, il testo
dei documenti contenenti le proposte di deliberazione e gli
eventuali documenti illustrativi. Rimane facoltà di ogni singolo
consigliere la richiesta di documentazione.
9. La seduta del Consiglio di Istituto è valida se sono
presenti, in ciascun momento, la metà più uno dei suoi
componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti
validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. Il Consiglio, di regola, procede a votazioni per
alzata di mano, ma, su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri, il voto può manifestarsi in forma segreta. Il
dispositivo di ogni delibera è formalizzato e immediatamente
riletto.
10.I verbali delle sedute del Consiglio di Istituto vengono
letti e approvati nella seduta successiva e sono sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario. Eventuali osservazioni sul
testo saranno presentate dai consiglieri interessati, nella
seduta stessa, per iscritto e formeranno parte integrante del
verbale. Copie delle delibere sono pubblicate all’albo.
11.La Giunta propone, tramite relazione, il Programma annuale al
Consiglio di Istituto e prepara i lavori del Consiglio di
Istituto (fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio
stesso).
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